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Istituzionale > Chi
siamo:
Statuto
Statuto
ART.
1 1.1 E’
costituita con sede in Roma, via degli Scipioni 30/a l'associazione
denominata Gruppo Archeologico Romano quale organizzazione non lucrativa
di utilità sociale. 1.2 L’Associazione aderisce alla
Associazione dei Gruppi Archeologici d’Italia e si impegna ad adeguarsi e
a rispettare i principi informatori dello Statuto dei Gruppi Archeologici
d’Italia. 1.3 L'Associazione ha durata
illimitata ed è retta dalle norme contenute nello Statuto e nel
Regolamento. ART.
2 2.1 L’Associazione, apartitica ed
aconfessionale, non ha fini di lucro e persegue in via esclusiva finalità
di solidarietà sociale nell'ambito della tutela, promozione e
valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali
(archeologici, architettonici, ambientali, artistici, storici e
archivistici, librari, demo-etno antropologici e geologici) di cui alla
legge 1° giugno 1939 n. 1089, (ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1049), e
della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, nonché
dell’istruzione, della formazione e della promozione della cultura e
dell’arte. 2.2. L’Associazione persegue i
propri scopi in collaborazione con le autorità pubbliche e amministrative
preposte e, ove necessario, con le strutture della Protezione Civile
avvalendosi in modo determinante
e prevalente delle attività personali, volontarie e gratuite dei
Soci. 2.3
Quanto indicato nel precedente comma e nel successivo articolo sarà
attuato nei limiti e nel rispetto della disciplina prevista dal decreto
legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997. e successive modificazioni e
integrazioni. ART.
3 Per
la realizzazione dei suoi scopi, l’Associazione si propone
di: a) sensibilizzare
l’opinione pubblica italiana e straniera ai problemi riguardanti la tutela
e la valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali e
Ambientali; b) stimolare
l’applicazione delle leggi vigenti, promuovere l’emanazione dei norme
legislative e di provvedimenti amministrativi allo scopo di proteggere ed
accrescere il patrimonio dei Beni Culturali e
Ambientali; c)
collaborare
con tutte le associazioni, enti preposti pubblici e privati che perseguano
gli stessi fini in Italia e all’estero; d) promuovere
gli scopi e l’attività statutaria anche all’estero, previ accordi con i
governi interessati e nel rispetto della normativa di
riferimento; e) assicurare
la tutela e la valorizzazione di aree archeologiche, ambientali,
monumentali, parchi, collezioni, raccolte e complessi museali anche
attraverso la loro gestione e/o acquisto da parte
dell’Associazione; f)
gestire
e promuovere campi archeologici, esposizioni, mostre, convegni, iniziative
di studio e ricerca e manifestazioni per favorire la più larga
partecipazione dei cittadini alla conoscenza e alla valorizzazione e
fruizione del patrimonio culturale; g) partecipare
attivamente, nell’ambito delle strutture pubbliche e di protezione civile,
alle iniziative promosse per l’accertamento, l’individuazione e la
salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale; h) favorire,
promuovere e organizzare attività di formazione culturale e professionale
anche nel mondo della scuola, corsi di aggiornamento e iniziative di
turismo sociale nel campo dei Beni Culturali e Ambientali anche in
collaborazione con le altre organizzazioni ed enti pubblici o
privati; i)
favorire
e promuovere la redazione, la pubblicazione, l’edizione e la diffusione,
anche tramite e per conto terzi, di riviste e notiziari, di guide e
monografie, di relazioni di ricerca, di audiovisivi, di supporti
informatici, prodotti multimediali, di carte archeologiche, di fotografie
e di disegni, di rilievi e quant’altro riguardante i Beni Culturali e
Ambientali; j)
promuovere
attività di sensibilizzazione per la fruizione dei Beni Culturali e
Ambientali oggetto dell’attività della Associazione tramite mostre,
esposizioni, convegni e conferenze. ART.
4 4.1 Fanno
parte dell’Associazione, in qualità di Soci, tutte le persone fisiche e
giuridiche la cui domanda di adesione sia accolta dal Comitato Esecutivo
dell'Associazione. Con la sottoscrizione della domanda di adesione
l'aspirante socio si obbliga a versare la quota associativa comprensiva
del contributo di iscrizione, a rispettare senza riserve lo Statuto ed il
Regolamento della Associazione e ad impegnarsi per l’attuazione dei
programmi statutari. Con la sottoscrizione della domanda di adesione, gli
aspiranti Soci dichiarano altresì di rinunciare al premio di rinvenimento
derivante dall’applicazione delle disposizioni di legge vigenti in
materia. Per i minorenni, la domanda deve essere controfirmata da un
genitore o da chi ne fa le veci. 4.2 I
Soci si dividono in tre categorie: Ordinari, Familiari e Studenti. Per
Soci Familiari s’intendono i conviventi con un Socio Ordinario; per Soci
Studenti si intendono coloro che, oltre a seguire un percorso formativo
scolastico, non abbiano compiuto il ventisettesimo anno d’età. La
distinzione tra le varie categorie attiene esclusivamente alla diversa
quantificazione della quota associativa. Infatti: i Soci Ordinari sono
tenuti al pagamento per intero della quota sociale; i Soci Familiari e
Studenti possono essere agevolati economicamente con una riduzione della
quota sociale stabilita di anno in anno dal Comitato Esecutivo. La
qualifica di Socio Familiare è alternativa a quella di Socio
Studente. 4.3 L’iscrizione all’Associazione
decorre dalla data della richiesta di iscrizione, salvo delibera di
ratifica del Comitato Esecutivo che potrà intervenire anche
successivamente. L’efficacia della iscrizione è in ogni caso subordinata
al versamento della quota sociale. 4.4 L’adesione all’Associazione
ha durata annuale e scade al termine dell’anno solare indipendentemente
dalla data di accettazione della richiesta di adesione. E’ esclusa
qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla
Associazione. 4.5 La
qualifica di Socio può venire meno per i seguenti
motivi: a) dimissioni
volontarie; b) mancato
rinnovo della adesione entro l’anno solare; c)
mancato
pagamento della quota associativa annuale; d) indegnità
deliberata dal Comitato Esecutivo per comportamento del Socio in
contrasto con i principi
dello Statuto o della legislazione vigente. ART.
5 5.1 I
Soci hanno il diritto di: a.
partecipare
alle Assemblee e, se maggiorenni, esercitare il diritto di voto e
rivestire cariche sociali; b.
partecipare
a tutte le iniziative promosse dalla Associazione; c.
ricevere
la tessera sociale, copia dello Statuto e del
Regolamento; d.
ricevere
l’Organo ufficiale di stampa dei Gruppi Archeologici d’Italia, denominato
“Archeologia”, in ragione di una copia per nucleo familiare
indipendentemente dai Soci iscritti; 5.2 I
Soci hanno il dovere
di: a.
rispettare
Statuto e il Regolamento dell’Associazione e contribuire alla
realizzazione degli scopi sociali; b.
versare
annualmente le quote sociali; c.
rinunciare
al premio di rinvenimento derivante dall’applicazione delle disposizioni
di legge vigenti in materia; d.
osservare
le direttive impartite dagli Organi
dell’Associazione; e.
cedere
alla Associazione, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, i diritti
connessi all’attività prestata nell'ambito associativo e in particolare a
quelli derivanti dalla Legge n. 633 del 1941; f.
adeguarsi
e rispettare lo Statuto dei Gruppi Archeologici
d’Italia. ART.
6 6.1 Sono
organi dell’Associazione: 6.2 Tutte
le cariche sociali hanno durata triennale e possono essere riconfermate,
fatta eccezione per il Collegio dei Probiviri con riferimento alla quale
non è possibile reiterare il mandato per più di due
volte. 6.3 Le
sostituzioni o le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono
allo scadere del triennio medesimo. ART.
7 7.1 L’Assemblea è costituita da
tutti i Soci validamente iscritti all’Associazione da almeno cinque giorni
rispetto alla data dell'adunanza alla quale si intende partecipare, che
siano in regola con il versamento delle quote sociali e nei cui confronti
non sia intervenuto provvedimento di decadenza, di sospensione o
espulsione. 7.2 L'Assemblea può essere
ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente il quale almeno 30 giorni prima della
data fissata per l'adunanza, deve provvedere all’affissione dell’avviso di
convocazione all'albo presente all'interno della sede della Associazione;
l’affissione è accompagnata, per i Soci risultanti non residenti nel
Comune di Roma, dall’invio di lettera. L’avviso e la comunicazione devono
recare l'indicazione dell'ordine del giorno con specificazione degli
argomenti che saranno trattati e, nel caso di assemblea per la quale sia
ammesso il voto per corrispondenza, il verbale della deliberazione che
sarà proposta. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione
o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano del
Comitato Esecutivo o, in ulteriore subordine, dal soggetto designato
dall'Assemblea stessa prima dell’avvio dei lavori
dell’adunanza. 7.3 L’Assemblea ordinaria, che in
ogni caso deve essere convocata almeno entro il 30 aprile di ciascun anno
per l’approvazione del bilancio consuntivo e delle relazioni sull’attività
svolta, delibera in via esclusiva in merito a: a) il
programma e le attività della Associazione; b) l’elezione
delle cariche sociali; c)
l’approvazione
dei bilanci consuntivi e preventivi e delle relazioni
allegate; d) ogni
altro argomento sottoposto alla Sua attenzione dal Comitato Esecutivo o
dal Presidente. L’Assemblea
ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza
di almeno la metà dei Soci regolarmente iscritti mentre, in seconda
convocazione, quale che sia il numero dei Soci partecipanti. L’Assemblea
ordinaria vota a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda
convocazione. 7.4 L’Assemblea straordinaria
delibera in merito a: a) lo
scioglimento dell’Associazione, a condizione che vi sia il voto favorevole
di almeno l’ottanta per cento dei Soci iscritti e con diritto di
voto; b) le
proposte di modifica dello Statuto. Le proposte di modifica allo Statuto
possono essere formulate da uno degli Organi statutari o da almeno 1/5 dei
Soci regolarmente iscritti. L’Assemblea
straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la
presenza di almeno 2/3 de i Soci regolarmente iscritti e in seconda
convocazione quale che sia il numero dei presenti. L’Assemblea
straordinaria vota a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda
convocazione. 7.5 La
convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria può avvenire anche
su richiesta di almeno un quinto dei Soci o su richiesta del Comitato
Esecutivo; in tali ipotesi il Presidente ha l'obbligo di provvedere ad
attivare le modalità di convocazione previste dal presente articolo entro
20 giorni dal ricevimento della richiesta. 7.6 Il
diritto di voto alle assemblee ordinarie o straordinarie compete solo ai
Soci maggiorenni validamente iscritti e in regola con il pagamento della
quota associativa annuale; il diritto di voto può essere esercitato per
corrispondenza, solo con riferimento alle deliberazioni relative alle
elezioni delle cariche sociali. 7.7. L’Assemblea sia in sede
ordinaria sia in sede straordinaria procede alla votazione per appello
nominale, salvo che per le votazioni relative alla elezione alle cariche
sociali che avvengono sempre a scrutinio segreto e con riferimento alle
quali è ammesso il voto per corrispondenza. ART.
8 8.1 Il
Presidente è eletto dall'Assemblea e svolge i seguenti
compiti: a)
rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in
giudizio; b)
presiede l'Assemblea e il Comitato Esecutivo; c) è
responsabile, nei limiti del proprio mandato, nei confronti della
Assemblea e dei terzi della conduzione e delle attività svolte dalla
Associazione; d)
nomina il Direttore al quale affidare i compiti specificati
all'art. 12 e propone al Comitato Esecutivo l’eventuale
revoca; e) in caso di
necessità o urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato
Esecutivo sottoponendoli alla ratifica di quest'ultimo alla prima riunione
utile. 8.2 In
caso di Sua assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte
dal membro più anziano del Comitato Esecutivo. Per anzianità si intende il
periodo, continuativo, di iscrizione alla
Associazione. ART.
9 9.1 Il
Comitato Esecutivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da n. 10 (dieci)
membri oltre al Presidente, che ne presiede le adunanze con diritto di
voto. 9.2 Il
Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni tre mesi, su convocazione del
Presidente, tramite raccomandata o altra comunicazione scritta, recante
indicazione delle materie che saranno oggetto di discussione inviata ai
membri almeno 8 giorni prima della adunanza. La
convocazione può avvenire tuttavia ogni qualvolta il Presidente o il
Direttore ne ravvisino la necessità o su richiesta di almeno tre membri
dell’organo stesso; in tali ipotesi il Presidente deve provvedere ad
attivare le modalità di convocazione predisposte dal presente articolo
entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta. Alle
adunanze del Comitato Esecutivo partecipano, con diritto di intervento ma
senza diritto di voto, il Direttore ed eventuali esperti e consulenti che
siano ritenuti necessari per la trattazione degli argomenti posti
all'ordine del giorno. 9.3 In
prima convocazione il Comitato Esecutivo è regolarmente costituito con la
presenza della metà più uno dei suoi membri. In seconda convocazione il
Comitato Esecutivo è regolarmente costituito quale che sia il numero dei
membri presenti. Il Comitato Esecutivo vota a maggioranza semplice dei
presenti, salvo che per l’approvazione e la modifica del Regolamento per
la quale è richiesta la maggioranza di almeno 2/3 dei presenti. La mancata
partecipazione di un membro a tre adunanze consecutive senza una
giustificata ragione, comporta l’automatica decadenza dalla carica con
conseguente cooptazione del primo degli esclusi degli
eletti. Le
riunioni del Comitato Esecutivo possono essere convocate con esclusione
del pubblico e le votazioni avvengono per chiamata nominale; non sono
ammesse deleghe e il processo verbale del dibattito di ciascuna riunione
deve recare in calce, per essere valido, la firma autografa del Presidente
o di chi ne fa le veci. 9.4 Sono
compiti del Comitato: a) dare
attuazione alle delibere della Assemblea che non siano riservate alla
competenza di altri organi; b) esaminare
e valutare i bilanci consuntivo e preventivo, nonché il piano di attività
annuale e le relazioni e i rendiconti sull'attività della Associazione,
predisposti dal Direttore evidenziando le proprie
valutazioni; c)
delibera
sulla proposta di revoca del Direttore; d) determinare
la quota associativa annuale e i compensi per gli organi
sociali; e) nomina
dei Soci delegati a rappresentare l’Associazione alla Assemblea Nazionale
dei Gruppi Archeologici d’Italia f)
deliberare
sulla straordinaria amministrazione e sulle proposte sottoposte alla sua
attenzione dal Presidente o dal Direttore; per atti di straordinaria
amministrazione si intendono atti relativi all’acquisto e l’alienazione di
immobili e ad impegni di spesa eccedenti i limiti indicati nel bilancio
preventivo g) accogliere
o rigettare le domande di ammissione degli aspiranti
Soci; h) applicare
il codice etico, con potere disciplinare e deliberare l'espulsione dei
Soci; i)
esaminare
il Regolamento al fine della sua approvazione e proporre le eventuali
modifiche da discutere con il Direttore; j)
deliberare
sulla costituzione o sullo scioglimento delle
sezioni; k)
approvare
le proposte di transazione o rinuncia alle azioni, di compromissione in
arbitri, anche amichevoli compositori, relative a controversie che
coinvolgano l'Associazione; ART.
10 10.1 Il Direttore è
nominato, anche tra non Soci, dal Presidente e costituisce il soggetto
deputato alla amministrazione e gestione operativa ed esecutiva della
Associazione. Resta inteso che , una volta nominato, il Direttore deve
associarsi alla Associazione, qualora non lo sia già, ed esser e in regola
con il versamento delle quote sociali. Il
Direttore ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi
e in giudizio, con potere di firma su tutti gli atti ufficiali e sociali,
nei limiti delle competenze attribuitegli dallo Statuto o dal Comitato
Esecutivo. 10.2 Il Direttore,
coadiuvato dal Comitato Esecutivo ai cui membri il Direttore ha altresì
facoltà di conferire deleghe operative specifiche, svolge i seguenti
compiti: a) redazione
dei bilanci preventivo e consuntivo e presentazione all’Assemblea dei Soci
previa valutazione del Comitato Esecutivo; b) apertura
gestione e chiusura di conti correnti bancari e
postali; c)
assunzione
di impegni di spesa, in qualsiasi forma anche mediante sottoscrizione di
garanzie, nei limiti identificati nel bilancio
preventivo; d) redazione
e modifica del Regolamento da sottoporre alla approvazione del Comitato
Esecutivo; e) nomina
del Segretario al quale affidare, tra gli altri
compiti,: 1.
la tenuta e l'aggiornamento del libro dei Soci; 2.
la redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e
del Comitato Esecutivo, 3.
la conservazione e l’archiviazione della documentazione relativa alla
contabilità della Associazione; f)
direzione
del personale, comprensiva dei poteri di assunzione, promozione, aumenti
di merito e di anzianità, verifica disciplinare e
licenziamento; g) se
nei limiti di spesa del bilancio preventivo, potere di agire e resistere
in giudizio, sottoscrivere transazioni o rinunce alle azioni e compromessi
arbitrali, nominare amichevoli compositori con riferimento a controversie
che coinvolgano l'Associazione; h) nomina
di avvocati e conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione
professionale, a titolo sia gratuito sia oneroso, se nei limiti di spesa
del bilancio preventivo; i)
stipulazione
di convenzioni con il ministero dei Beni Culturali ed altri Enti, pubblici
o privati; j)
elaborazione
del piano annuale di attività dell'Associazione e organizzazione e
gestione delle attività istituzionali
dell’Associazione; k)
rapporti
con la stampa e promozione dell’immagine
dell’Associazione; l)
organizzazione
e tenuta della contabilità dell’Associazione; m) attuazione
di tutti i compiti che vengano ad esso delegati dal Comitato Esecutivo o
dal Presidente; 10.3 Il Direttore
relaziona al Comitato Esecutivo lo stato della propria attività
nell'ambito delle riunioni trimestrali di
quest'ultimo.
ART.
11 11.1 Il Collegio dei
Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci.
11.2 Il Collegio dei
Probiviri svolge i seguenti compiti: 1.
applicare la procedura disciplinare prevista dal
Regolamento; 2.
dirimere le controversie fra i Soci, gli organi dell’Associazione;
i Soci e gli organi della Associazione; il Collegio ha l’obbligo di
decidere entro 30 giorni
dalla richiesta di attivazione della procedura le controversie effettuata
dalla parte più diligente e con determinazione resa ex bono et aequo senza
formalità di procedura che non siano il rispetto del principio del
contraddittorio. 3.
pronunciarsi, insindacabilmente, sulla interpretazione dello Statuto e
Regolamento; 4.
svolgere la funzione di Commissione elettorale con la funzione di
organizzare le elezioni e procedere alle operazioni di
scrutinio. 11.3 Il Collegio dei
Probiviri è validamente composto solo con la presenza di tutti i suoi
membri e assume le proprie determinazioni a maggioranza; decade dalla
carica il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa ad almeno
due sedute consecutive. 11.4 La carica di
membro del Collegio dei Probiviri non è compatibile con altre cariche
Associative. ART.
12 Possono
essere istituite dal Comitato Esecutivo Sezioni territoriali della
Associazione. Esse godono di autonomia per quanto concerne
l'organizzazione delle attività sociali sul territorio di loro competenza,
nei limiti delle direttive e degli scopi identificati dalla Associazione e
comunque nel secondo le modalità e nel pieno rispetto del presente Statuto
e del Regolamento. ART.
13 13.1 Il patrimonio
dell’Associazione è costituito dalle attività mobiliari ed immobiliari
risultanti dai bilanci e dagli inventari. 13.2 Il fondo comune
dell’Associazione è costituito da: a.
le
quote associative; b.
lasciti,
donazioni, contributi di Soci, di privati, dello Stato di Enti e di
Istituzioni pubbliche e/o private finalizzati esclusivamente al sostegno
delle attività sociali; c.
rimborsi
derivanti da convenzioni; d.
introiti
realizzati nello svolgimento della sua attività; e.
altri
eventuali proventi 13.3 I fondi sono
depositati presso l'Istituto bancario individuato dal Direttore, previo
parere favorevole del Comitato Esecutivo. ART.
14 14.1 La quota sociale
è quantificata dal Comitato Esecutivo ed è annuale; non è ripetibile in
caso di recesso o di perdita della qualità di socio. 14.2 I Soci non in
regola con il versamento delle quote sociali non possono partecipare alle
adunanze della Assemblea, nè prendere parte alle attività associative;
decadono automaticamente dalle cariche sociali, non esercitano il diritto
di voto e non possono essere eletti alle cariche
sociali. ART.
15 15.1 In caso di
scioglimento dell’Associazione l’Assemblea dei Soci designerà uno o più
liquidatori determinandone i poteri. 15.2 Gli utili e gli
avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
connesse. 15.3 E’ fatto divieto
di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (O.n.l.u.s.) che per legge, statuto e regolamento fanno parte della
medesima ed unitaria struttura. 15.4 In caso di
scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sociale
dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di
cui all’art. 3 comma 190, della legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge. ART.
16 Particolari
norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno
essere disposte con Regolamento redatto dal Direttore e approvato dal
Comitato Esecutivo. |