Gruppo Archeologico Romano o.n.l.u.s.

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Codice etico

Il GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO onlus è un’associazione apartitica ed aconfessionale, non ha fini di lucro e persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale nell'ambito della tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali (archeologici, architettonici, ambientali, artistici, storici e archivistici, librari, demo-etno antropologici e geologici) di cui alla legge 1° giugno 1939 n. 1089, (ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1049), e della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, nonché dell’istruzione, della formazione e della promozione della cultura e dell’arte (art. 2 dello Statuto).

Ne consegue che lo spirito che deve animare tutti i Soci, i delegati o comunque coloro che, a qualsiasi titolo, rappresentano anche temporaneamente l’Associazione o collaborino con essa deve essere quello del volontariato (cumulativamente indicati in seguito come “Delegati”).

Per questa ragione, in applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, l’Associazione ha deliberato una serie di indicazioni deontologiche che devono ispirare l’attività di coloro che ad essa partecipano e con essa collaborano e cooperano.

 

Principi generali 

Art. 1. Ambito di applicazione

Le norme deontologiche si applicano aI Soci, a coloro che rivestano cariche sociali e comunque a tutti coloro che cooperano e collaborano a qualsiasi titolo con l’Associazione (in seguito cumulativamente individuati come “Delegati”), nell'esercizio della loro attività e nei rapporti tra loro e con i terzi.

 

Art. 2. Doveri dei Delegati

I delegati, nello svolgimento delle attività loro assegnate, devono:

a) ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro e, in ossequio agli scopi statutari, è fatto divieto agli stessi di esprimere opinioni politiche o personali e di rilasciare dichiarazioni pubbliche circa la propria ideologia politica nell’ambito dell’esercizio di attività in nome e per conto della Associazione

b) operare con lealtà e correttezza ed è loro assolutamente vietato trarre un utile personale da informazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio di tali attività; rispettare le persone con cui entrano in contatto senza distinzioni di età, sesso, razza, religione, nazionalità, ideologia o censo.

c) operare con la diligenza richiesta dai compiti di volta in volta loro affidati.

d) se necessario devono conservare il segreto sull'attività prestata e mantenere comunque la riservatezza sugli affari trattati e provvedere alla salvaguardia dei documenti in loro possesso;

e) adempiere ai propri compiti con impegno, riconoscendo la necessità della cura della propria formazione e verificando, di volta in volta, di essere in possesso della competenza necessaria e richiesta;

f) segnalare alla Associazione eventuali motivi di conflitto d'interesse che possano compromettere la qualità della prestazione determinando situazioni di incompatibilità;

g) collaborare con gli altri volontari e partecipare attivamente alla vita della Associazione;

h) rispettare le leggi dello Stato, nonché lo statuto ed il regolamento della sua Organizzazione e si impegnarsi per sensibilizzare altre persone ai valori del volontariato.

 

Art. 3. Potestà disciplinare

Spetta agli organi disciplinari la potestà di irrogare sanzioni per violazione delle norme deontologiche, spetta altresì agli organi dell'Associazione precisare le regole di condotta per la migliore tutela del decoro della appartenenza alla Associazione.

La responsabilità disciplinare discende dalla volontarietà dell'azione indipendentemente dal dolo o dalla colpa. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato sicché, anche quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica.