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siamo : Codice
etico
Codice etico
Ne
consegue che lo spirito che deve animare tutti i Soci, i delegati o
comunque coloro che, a qualsiasi titolo, rappresentano anche
temporaneamente l’Associazione o collaborino con essa deve essere quello
del volontariato (cumulativamente indicati in seguito come
“Delegati”). Per
questa ragione, in applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.
231, l’Associazione ha deliberato una serie di indicazioni
deontologiche che devono ispirare l’attività di coloro che ad essa
partecipano e con essa collaborano e cooperano. Principi
generali Art.
1. Ambito di applicazione Le
norme deontologiche si applicano aI Soci, a coloro che rivestano cariche
sociali e comunque a tutti coloro che cooperano e collaborano a qualsiasi
titolo con l’Associazione (in seguito cumulativamente individuati come
“Delegati”), nell'esercizio della loro attività e nei rapporti tra loro e
con i terzi. Art.
2. Doveri dei Delegati I
delegati, nello svolgimento delle attività loro assegnate,
devono: a)
ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità
e decoro e, in ossequio agli scopi statutari, è fatto divieto agli stessi
di esprimere opinioni politiche o personali e di rilasciare dichiarazioni
pubbliche circa la propria ideologia politica nell’ambito dell’esercizio
di attività in nome e per conto della Associazione b)
operare con lealtà e correttezza ed è loro assolutamente vietato trarre un
utile personale da informazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio
di tali attività; rispettare le persone con cui entrano in contatto senza
distinzioni di età, sesso, razza, religione, nazionalità, ideologia o
censo. c)
operare con la diligenza richiesta dai compiti di volta in volta loro
affidati. d)
se necessario devono conservare il segreto sull'attività prestata e
mantenere comunque la riservatezza sugli affari trattati e provvedere alla
salvaguardia dei documenti in loro possesso; e)
adempiere ai propri compiti con impegno, riconoscendo la necessità della
cura della propria formazione e verificando, di volta in volta, di essere
in possesso della competenza necessaria e richiesta; f)
segnalare alla Associazione eventuali motivi di conflitto d'interesse che
possano compromettere la qualità della prestazione determinando situazioni
di incompatibilità; g)
collaborare con gli altri volontari e partecipare attivamente alla vita
della Associazione; h)
rispettare le leggi dello Stato, nonché lo statuto ed il regolamento della
sua Organizzazione e si impegnarsi per sensibilizzare altre persone ai
valori del volontariato. Art.
3. Potestà disciplinare Spetta
agli organi disciplinari la potestà di irrogare sanzioni per violazione
delle norme deontologiche, spetta altresì agli organi dell'Associazione
precisare le regole di condotta per la migliore tutela del decoro della
appartenenza alla Associazione. La
responsabilità disciplinare discende dalla volontarietà dell'azione
indipendentemente dal dolo o dalla colpa. Oggetto di valutazione è il
comportamento complessivo dell'incolpato sicché, anche quando siano mossi
vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve
essere unica. |