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Gruppo Archeologico Romano o.n.l.u.s.
 

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  Istituzionale > Chi siamo: Regolamento 2007

REGOLAMENTO 2007
Il presente regolamento fa riferimento allo statuto del Gruppo Archeologico Romano.

Art. 1

I SOCI
1. Chi intende farsi socio deve seguire le modalità di cui all’Art. 4 dello statuto in vigore.
2. Tutti i soci, all’atto della sottoscrizione, sono coperti da assicurazione contro gli infortuni.
3. Sui luoghi dell’attività del G.A.R. conformemente alla propria formazione, alle istruzioni e ai mezzi disponibili, ciascun socio deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute, e di quelle delle altre persone presenti, sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni.
4. Ciascun socio è personalmente responsabile dell’uso degli arredi, degli attrezzi e di quanto altro appartenga al G.A.R. o il G.A.R. metta a disposizione per la realizzazione degli scopi sociali.
5. Un socio non può condurre azioni di ricerca archeologica territoriale a nome del G.A.R. senza prima averne ricevuto autorizzazione scritta dal Presidente del G.A.R. o da persona delegata.
6. In caso di scoperta fortuita il Socio è obbligato a darne comunicazione all’autorità competente nei modi previsti dalla legge, qualificandosi come appartenente al G.A.R. nonché alla sede del Gruppo Archeologico più vicino o competente per il territorio.


Art. 2
I CANDIDATI ALLE CARICHE SOCIALI

1. Tutte le candidature alle cariche sociali sono elette a scrutinio segreto. Il collegio dei Probiviri provvede alla raccolta delle candidature tra i soci. I candidati sono tenuti a presentare un programma singolarmente o collegialmente e a versare il contributo per le spese elettorali stabilito dal Comitato. Le votazioni avverranno nei collegi elettorali territoriali stabiliti di volta in volta dal Comitato Esecutivo. Le operazioni di scrutinio si svolgono presso la sede dei rispettivi collegi.
2. Ciascun socio può votare un solo candidato. Il Collegio dei Probiviri provvede allo scrutinio presso la sede sociale dell’Associazione predisponendo la graduatoria dei candidati in ragione delle preferenze espresse e procede alla proclamazione dei candidati eletti; ove, a scrutinio effettuato, risultassero aver riportato per l’ultimo seggio assegnabile uguale numero di voti due o più candidati, sarà proclamato eletto quello con maggiore anzianità continuativa di iscrizione alla Associazione.
3. Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno e necessario, può dotarsi di apposito Regolamento che ne normi il funzionamento.
4. La domanda per ottenere le riunioni straordinarie del Comitato deve essere indirizzata al Presidente che dovrà fissare la data della riunione da tenersi entro i 30 giorni successivi all’inoltro della domanda stessa.
5. Le deliberazioni del comitato dovranno essere esposte all’albo sociale della sede di Roma nei 15 giorni successivi alla data di deliberazione; entro tale termine ciascun Socio che vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai Probiviri tramite documento scritto depositato presso la segreteria della Associazione. Il Collegio dei Probiviri deciderà, con determinazione inappellabile, entro 30 giorni dal deposito del ricorso con facoltà di sospendere l’esecuzione della deliberazione durante il termine delle procedura di ricorso.
6. I membri del comitato che fossero reiteratamente assenti, senza giustificato e valido motivo, o che non assolveranno per manifesto disinteresse agli incarichi assunti, possono essere dichiarati decaduti dalla carica con voto dei 2/3 del Comitato. Nel caso in cui uno o più membri del Comitato Esecutivo si dimettano dalla carica o, essendo in carica, perdano il diritto all’eleggibilità, o per qualsiasi motivo, non possano più rivestire la carica, sono sostituiti con cooptazione da parte del comitato dal primo o dai primi dell’elenco dei non eletti o, in mancanza, mediante ricorso ad elezioni suppletive. Nel caso di dimissioni dalla carica della metà più uno dei membri del Comitato esecutivo questo si scioglie automaticamente.
7. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto e a maggioranza semplice dall’Assemblea del Soci. I candidati sono tenuti a presentare un programma e a versare il contributo per le spese elettorali stabilito dal Comitato. I soci possono votare un solo candidato. Ove, a scrutino effettuato, risultassero aver riportato uguale numero di voti due o più candidati, sarà proclamato eletto quello con maggior anzianità continuativa di iscrizione alla Associazione;
8. Tutti coloro i quali ricoprono cariche sociali debbono, a pena di decadenza, versare la quota associativa annuale entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Il mancato rispetto comporterà l’automatica e insanabile decadenza dalla carica sociale ricoperta.


Art. 3
LE SEZIONI

1. È possibile costituire Sezioni che, per essere riconosciute dal Comitato, debbono dare prova di poter svolgere un preciso programma di attività, sulla base di una adeguata conoscenza delle problematiche storiche ed archeologiche del territorio in cui intendono operare. La costituzione di una Sezione va richiesta al Comitato con domanda sottoscritta da almeno 5 soci promotori; nella domanda debbono essere indicati:

a. il programma di attività e le iniziative che il nucleo promotore intende realizzare;
b. i proventi con i quali i promotori ritengono di poter fronteggiare gli oneri derivanti dalle attività programmate;
c. il nome del responsabile pro tempore ;
d. la sede o il recapito anche se provvisori;
e. l’area territoriale che si ritiene di poter coprire con la propria attività di ricerca e di sensibilizzazione.

2. Ogni sezione è retta da un Responsabile che agisce dietro delega del Presidente della Associazione al quale deve relazionare in merito alla gestione e alla attività della sezione.
3. Ogni sezione gode di una limitata autonomia operativa e amministrativa in relazione alla parte della quota associativa assegnatale dal comitato, agli eventuali contributi aggiuntivi versati dai soci della sezione e di ogni altro eventuale provento. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Responsabile di ogni Sezione è tenuto a consegnare al Presidente il programma annuale di attività oltre lo stato di attuazione del programma di attività corrente; entro il 31 marzo di ciascun anno, il responsabile di ogni sezione è tenuto a consegnare al Presidente i bilanci preventivo e consuntivo annuale della Sezione, l’inventario dei beni di proprietà della sezione medesima. Il Presidente ne verifica la correttezza e l’aderenza alle linee della Associazione con facoltà di chiedere al responsabile chiarimenti o integrazioni i bilanci e la relazione dopo essere stati concordati con il Presidente, saranno da questo presentati al Comitato che, a sua volta, avrà facoltà di apportare le integrazioni e le correzioni ritenute opportune.
4. Lo scioglimento di una Sezione viene deliberato dal Comitato a seguito di:
a. deliberazioni dell’Assemblea dei soci della sezione;
b. richiesta motivata sotto il profilo tecnico-scientifico e/o amministrativo-contabile del Presidente;
c. mancanza o diminuzione sotto il limite di 3 soci degli iscritti alla sezione.
5. Avverso il provvedimento di scioglimento, il responsabile della sezione ha facoltà di presentare ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla pubblicazione della deliberazione all’albo della Associazione.


Art. 4
I SETTORI

1. L’attività operativa della Associazione può essere articolata in unità denominate Settori;
2. La formazione di un settore è decisa dal Presidente, che ne nomina il responsabile (denominato Caposettore) e ne fissa i limiti operativi e, se necessario, quelli di spesa.
3. Il Caposettore è tenuto a:
a. redigere un programma di attività da presentare al Presidente entro il 15 gennaio di ogni anno;
b. organizzare le riunioni di settore con regolarità;
c. presentare al Presidente, corredati dalla documentazione acquisita, i resoconti conclusivi alla fine dell’anno sociale;
d. il Presidente può decidere la rimozione di un Caposettore in presenza di:
richiesta in tal senso presentata da almeno i 2/3 dei componenti del settore;
mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti della Associazione.
4. Lo scioglimento del settore può essere deciso dal Comitato su proposta del Presidente per i seguenti motivi:
a. richiesta motivata sotto il profilo tecnico-scientifico e/o amministrativo-contabile del Presidente.


Art. 5
GLI UFFICI

Il Presidente ha la facoltà di creare uffici in relazione alle necessità delle attività da svolgere e nominarne i relativi responsabili.


Art. 6
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il collegio dei Probiviri giudica sulle infrazioni disciplinari dei soci e delibera sulle questioni riferitegli dal Presidente o dal Comitato esecutivo.
Ai soci possono essere comminate le seguenti sanzioni disciplinari:
a. richiamo scritto;
b. rimozione dall’incarico;
c. sospensione dell’attività;
d. espulsione.
3. L’espulsione dal G.A.R. può essere determinata dai seguenti motivi:
a. violazione delle leggi dello Stato;
b. violazione delle norme dello Statuto e/o del Regolamento;
c. trasgressione delle direttive impartite dagli Organi sociali;
d. propagazione di notizie e compimento di atti tali da procurare nocumento all’attività e al prestigio dell’Associazione.
4. Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri del G.A.R. è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento dei Gruppi Archeologici d’Italia.